Una lettera al Ministro Brunetta23 maggio 2010
Io e Christian Abbondanza abbiamo inviato la lettera che segue al Ministro Brunetta ed alla Corte dei Conti.
Nulla di nuovo sotto l'albero.
I soliti sprechi dell'amministrazione ventimigliese.
Vere e proprie elargizioni, per foraggiare lautamente i coristi di Tano Primo.
Con il tacito avvallo che va avanti da due anni e mezzo dei rappresentanti locali del PD e della lista civica "al desbaratu" di Piero Raschiotti.
Si tratta di fatto di una replica aggiornata di quella che un comitato cittadino ha inviato alla Corte dei Conti ligure, qualche mese fa.
Ringraziamo Il Secolo XIX che, avendo ricevuto il comunicato stampa al pari degli altri, ha ritenuto questa notizia degna di diffusione.
Il Ministro Brunetta é impegnato, al pari di Tremonti, a contenere gli sprechi dei partitici.
Chissà se avrà il tempo e la possibilità di esaminare il nostro caso e di risponderci.
Aprendo cosi' una finestra su questa Porta d'Italia cosi' rappresentativa.
Marco
Al Ministro
Renato Brunetta
Egr.
Sig. Ministro,
vorremmo porLe
all'attenzione una posizione che riteniamo essere in contrasto con
la normativa di legge attualmente in vigore e, probabilmente, anche
passibile di denunce alla Corte dei Conti (a cui inviamo copia della
presente per opportuna conoscenza).
Il
Comune di Ventimiglia (IM) conta nella propria dotazione organica 5
dirigenti e due (?) responsabili d'area (il Direttore Generale e il
Segretario Generale).
Attualmente solo tre dei cinque posti di Dirigente
sono ricoperti in pianta stabile mentre i restanti due sono stati
ricoperti
con incarichi ex art. 110 del D. Lgs. 267/2000. Proprio per questi
ultimi
Le vorremmo sottoporre alcune domande dopo averLe, naturalmente, esposto
la situazione di fatto.
Circa
tre anni e mezzo fa l'Amministrazione Comunale decise di attivare
la copertura di due posti vacanti di Dirigente presso le Ripartizioni
Affari Generali e Servizi Sociali, attraverso l'attivazione
dell'incarico
ex art. 110 del D. Lgs. 267/2000; uno dei due posti fu messo a concorso
pubblico anni prima ma le prove selettive non furono mai state esperite
e, attualmente, ciò non è ancora avvenuto. L'incarico ex art. 110
del citato Decreto prevede, come Lei sa, che:
"110.
Incarichi a contratto.
1. Lo
statuto
può prevedere che.....
la copertura dei posti di responsabili dei servizi
o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione,
possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto
pubblico
o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato,
fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti
in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri
e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della
dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e
le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente
non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.
Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi stabilisce i limiti, i criteri e
le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della
dotazione
organica, solo in assenza di professionalità
analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato
di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva,
fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore
al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il
prodotto
all'unità superiore, o ad una unità
negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
3. I
contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore
al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in
carica. Il trattamento economico, equivalente a quello
previsto
dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale
degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato
della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica
qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e
l'eventuale
indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il
bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del
personale.
4. Il
contratto
a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente
locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni
strutturalmente
deficitarie.
5. Il
rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione
è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto
stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione
di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in
organico
o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del
dipendente
qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla
cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di
disponibilità del posto in organico.
6. Per
obiettivi
determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può
prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità".
Da qui Le
proponiamo
una serie di riflessioni.
La prima: il comma 2) stabilisce che sia il Regolamento degli Uffici
e dei servizi a normare la casistica di cui Le parliamo. Effettivamente
il Comune di Ventimiglia ha modificato il Regolamento (reperibile sul
sito www.comune.ventimiglia.it)
in tal senso e, all'art. 23 ha
previsto che:
"Art.
23 - Sostituzione del Dirigente
1. In via
prioritaria le funzioni dirigenziali, in caso di assenza del titolare
sono svolte in via sostitutiva dal Direttore Generale e/o, in
caso di avvenuta nomina, anche dal Segretario Generale con funzioni
di Condirezione Generale.
2.
Alternativamente
le funzioni dirigenziali, in caso di assenza del titolare per un periodo
superiore a 90 (novanta) giorni oppure in caso di vacanza del posto
in dotazione organica, potranno essere assegnate, con provvedimento
del Sindaco e successivo contratto individuale di lavoro di diritto
pubblico ex art. 110 del D.lgs 267/2000 per un periodo di tempo che
non può superare il mandato amministrativo del Sindaco, a funzionari
di categoria "D", eventualmente anche titolari di posizione
organizzativa,
obbligatoriamente muniti di idoneo titolo di studio ed appartenenti
alla Ripartizione interessata oppure ad altra Ripartizione dell'Ente;
durante tutto il periodo dell'incarico, il funzionario
è posto in regime di aspettativa come previsto dall'art. 19, comma
6, del D.lgs 165/2001 e s.m.i. e dal vigente CCNL del comparto della
dirigenza.
3. Alla
scadenza del contratto a tempo determinato, il reintegro del dipendente
nel posto di ruolo avverrà d'ufficio, senza necessità
di ulteriore domanda da parte dell'interessato.
4. Qualora
non sia possibile procedere alla sostituzione dei Dirigenti secondo
le modalità previste nei commi che precedono né
sia stato stipulato apposito contratto a tempo determinato ai sensi
del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. le funzioni potranno essere conferite ad
altro Dirigente dell'Ente in toto oppure in parte."
Dalla lettura
della norma regolamentare si comprende che essa non è proprio
in linea con quanto dispone, invece, l'art. 110 del D. Lgs. 267/2000
che, come detto, stabilisce al comma 2) che gli incarichi in questione
possono essere stipulati per una percentuale non superiore al 5% del
totale della dotazione organica della dirigenza: i contratti stipulati
dal Comune di Ventimiglia sono due, in percentuale largamente superiore
(28,5%) a quella della dotazione organica della Dirigenza, vigente!
Il dettato regolamentare stabilisce, all'ultimo periodo dell'art.
23 che nel corso del mandato "il funzionario
è posto in regime di aspettativa come previsto dall'art. 19, comma
6, del D.lgs 165/2001 e s.m.i. e dal vigente CCNL del comparto della
dirigenza". Il citato comma 6 dell'art. 19 regola, intanto,
gli incarichi nelle Amministrazioni dello Stato anche a ordinamento
autonomo e prevede che essi siano conferiti, fornendone esplicita
motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale,
non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione... omissis... Parrebbe,
pertanto, che gli incarichi possano essere affidati solo a soggetti
terzi all'Amministrazione che li conferisce; al contrario di quanto
ha fatto il Comune di Ventimiglia che ha dato incarico a funzionari
di cat. D in ruolo.
L'incongruenza
più evidente è invece quella che, mentre l'art. 110 del
D. lgs. 267/2000 prevede che "il rapporto di impiego del
dipendente
di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla
data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi
del comma 6", e "L'amministrazione di
provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico
o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del
dipendente
qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla
cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di
disponibilità del posto in organico", il regolamento va in
aperto contrasto con il principio appena esposto prevedendo
l'aspettativa
senza assegni e il reintegro automatico al termine del periodo di
aspettativa
stessa.
Ora, il
richiamo
all'art. 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 non pare, a nostro giudizio,
possa essere previsto per il conferimento di incarichi nelle pubbliche
amministrazioni locali per il semplice fatto che per essi valgono le
disposizioni dell'art. 110 che normano espressamente
i casi in cui sono affidati a dipendenti di una pubblica amministrazione
locale. Lo Statuto ed il Regolamento Comunale devono adattarsi, nel
caso specifico, ai principi dell'art. 110 e non anche a quelli del
D. lgs. 165/2001 o, meglio, questi si adeguano solo quando non vi sia
altra norma che disponga espressamente in merito.
L'ultimo dubbio di regolarità dell'operazione attivata
dall'Amministrazione
ventimigliese sta nel fatto che, sempre l'art. 110 più volte
citato stabilisce che gli incarichi siano conferiti "al di fuori
della dotazione organica" lasciando intendere che essi siano
suppletivi
a quelli già ricoperti o da ricoprire. Gli incarichi ai funzionari
del Comune di Ventimiglia sono stati conferiti in qualità di Dirigenti
le Ripartizioni attualmente vacanti in dotazione organica; non pare
che anche in questo frangente sia stata rispettata la norma di Legge
vigente sopra citata.
Concludiamo aggiungendo che pare il problema sia già stato esposto
alla Procura della Corte dei Conti di Genova da un Comitato
ventimigliese.
Secondo Lei,
sig. Ministro, tutta l'operazione è corretta oppure qualcuno
ha sbagliato e dovrebbe pagare gli errori commessi?
Restando in
attesa di un riscontro alla presente porgiamo distinti saluti.
Ventimiglia,
Marco
Ballestra,
Referente della Casa della Legalità di Imperia
Christian
Abbondanza,
Presidente Casa della Legalità - Onlus
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