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Una lettera al Ministro Brunetta

23 maggio 2010
Io e Christian Abbondanza abbiamo inviato la lettera che segue al Ministro Brunetta ed alla Corte dei Conti.
Nulla di nuovo sotto l'albero.
I soliti  sprechi dell'amministrazione ventimigliese.
Vere e proprie elargizioni, per foraggiare lautamente i coristi di Tano Primo.
Con il tacito avvallo che va avanti da due anni e mezzo dei rappresentanti locali del PD e della lista civica "al desbaratu" di Piero Raschiotti.
Si tratta di fatto di una replica aggiornata di quella che un comitato cittadino ha inviato alla Corte dei Conti ligure, qualche mese fa.

Ringraziamo Il Secolo XIX che, avendo ricevuto il comunicato stampa al pari degli altri, ha ritenuto questa notizia degna di diffusione.

brunetta.jpgIl Ministro Brunetta é impegnato, al pari di Tremonti, a contenere gli sprechi dei partitici.
Chissà se avrà il tempo e la possibilità di esaminare il nostro caso e di risponderci.
Aprendo cosi' una finestra su questa Porta d'Italia cosi' rappresentativa.
Marco

Al Ministro Renato Brunetta 
     Egr. Sig. Ministro, 
vorremmo porLe all'attenzione una posizione che riteniamo essere in contrasto con la normativa di legge attualmente in vigore e, probabilmente, anche passibile di denunce alla Corte dei Conti (a cui inviamo copia della presente per opportuna conoscenza).
Il Comune di Ventimiglia (IM) conta nella propria dotazione organica 5 dirigenti e due (?) responsabili d'area (il Direttore Generale e il Segretario Generale).
Attualmente solo tre dei cinque posti di Dirigente sono ricoperti in pianta stabile mentre i restanti due sono stati ricoperti con incarichi ex art. 110 del D. Lgs. 267/2000. Proprio per questi ultimi Le vorremmo sottoporre alcune domande dopo averLe, naturalmente, esposto la situazione di fatto.
  Circa tre anni e mezzo fa l'Amministrazione Comunale decise di attivare la copertura di due posti vacanti di Dirigente presso le Ripartizioni Affari Generali e Servizi Sociali, attraverso l'attivazione dell'incarico ex art. 110 del D. Lgs. 267/2000; uno dei due posti fu messo a concorso pubblico anni prima ma le prove selettive non furono mai state esperite e, attualmente, ciò non è ancora avvenuto. L'incarico ex art. 110 del citato Decreto prevede, come Lei sa, che:
"110.
Incarichi a contratto.
1. Lo statuto può prevedere che
.....

la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.
Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica.
Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può  prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità".
 
Da qui Le proponiamo una serie di riflessioni.  
La prima: il comma 2) stabilisce che sia il Regolamento degli Uffici e dei servizi a normare la casistica di cui Le parliamo. Effettivamente il Comune di Ventimiglia ha modificato il Regolamento (reperibile sul sito www.comune.ventimiglia.it) in tal senso e, all'art. 23 ha previsto che:
"Art. 23 - Sostituzione del Dirigente
1. In via prioritaria le funzioni dirigenziali, in caso di assenza del titolare sono svolte in via  sostitutiva dal Direttore Generale e/o, in caso di avvenuta nomina, anche dal Segretario Generale con funzioni di Condirezione Generale.
2. Alternativamente le funzioni dirigenziali, in caso di assenza del titolare per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni oppure in caso di vacanza del posto in dotazione organica, potranno essere assegnate, con provvedimento del Sindaco e successivo contratto individuale di lavoro di diritto pubblico ex art. 110 del D.lgs 267/2000 per un periodo di tempo che non può superare il mandato amministrativo del Sindaco, a funzionari di categoria "D", eventualmente anche titolari di posizione organizzativa, obbligatoriamente muniti di idoneo titolo di studio ed appartenenti alla Ripartizione interessata oppure ad altra Ripartizione dell'Ente; durante tutto il periodo dell'incarico, il funzionario è posto in regime di aspettativa come previsto dall'art. 19, comma 6, del D.lgs 165/2001 e s.m.i. e dal vigente CCNL del comparto della dirigenza.
3. Alla scadenza del contratto a tempo determinato, il reintegro del dipendente nel posto di ruolo avverrà d'ufficio, senza necessità di ulteriore domanda da parte dell'interessato.
4. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei Dirigenti secondo le modalità previste nei commi che precedono né  sia stato stipulato apposito contratto a tempo determinato ai sensi del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. le funzioni potranno essere conferite ad altro Dirigente dell'Ente in toto oppure in parte."

Dalla lettura della norma regolamentare si comprende che essa non è proprio in linea con quanto dispone, invece, l'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 che, come detto, stabilisce al comma 2) che gli incarichi in questione possono essere stipulati per una percentuale non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza: i contratti stipulati dal Comune di Ventimiglia sono due, in percentuale largamente superiore (28,5%) a quella della dotazione organica della Dirigenza, vigente! 
Il dettato regolamentare stabilisce, all'ultimo periodo dell'art. 23 che nel corso del mandato "il funzionario è posto in regime di aspettativa come previsto dall'art. 19, comma 6, del D.lgs 165/2001 e s.m.i. e dal vigente CCNL del comparto della dirigenza". Il citato comma 6 dell'art. 19 regola, intanto, gli incarichi nelle Amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e prevede che essi siano conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione... omissis... Parrebbe, pertanto, che gli incarichi possano essere affidati solo a soggetti terzi all'Amministrazione che li conferisce; al contrario di quanto ha fatto il Comune di Ventimiglia che ha dato incarico a funzionari di cat. D in ruolo.
L'incongruenza più evidente è invece quella che, mentre l'art. 110 del D. lgs. 267/2000 prevede che "il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 6", e "L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico", il regolamento va in aperto contrasto con il principio appena esposto prevedendo l'aspettativa senza assegni e il reintegro automatico al termine del periodo di aspettativa stessa.
Ora, il richiamo all'art. 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 non pare, a nostro giudizio, possa essere previsto per il conferimento di incarichi nelle pubbliche amministrazioni locali per il semplice fatto che per essi valgono le disposizioni dell'art. 110 che normano espressamente i casi in cui sono affidati a dipendenti di una pubblica amministrazione locale. Lo Statuto ed il Regolamento Comunale devono adattarsi, nel caso specifico, ai principi dell'art. 110 e non anche a quelli del D. lgs. 165/2001 o, meglio, questi si adeguano solo quando non vi sia altra norma che disponga espressamente in merito.
L'ultimo dubbio di regolarità dell'operazione attivata dall'Amministrazione ventimigliese sta nel fatto che, sempre l'art. 110 più volte citato stabilisce che gli incarichi siano conferiti "al di fuori della dotazione organica" lasciando intendere che essi siano suppletivi a quelli già ricoperti o da ricoprire. Gli incarichi ai funzionari del Comune di Ventimiglia sono stati conferiti in qualità di Dirigenti le Ripartizioni attualmente vacanti in dotazione organica; non pare che anche in questo frangente sia stata rispettata la norma di Legge vigente sopra citata.
Concludiamo aggiungendo che pare il problema sia già stato esposto alla Procura della Corte dei Conti di Genova da un Comitato ventimigliese.  
Secondo Lei, sig. Ministro, tutta l'operazione è corretta oppure qualcuno ha sbagliato e dovrebbe pagare gli errori commessi? 
Restando in attesa di un riscontro alla presente porgiamo distinti saluti.
Ventimiglia,

Marco Ballestra, Referente della Casa della Legalità di Imperia  Christian Abbondanza, Presidente Casa della Legalità - Onlus